Obbligo di Legge: D.P.R. 137/2012
Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), all'articolo 5, stabilisce l'obbligo per tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine di stipulare una polizza RC Professionale idonea all'attività svolta.
"Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di apposite convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale [...]. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale."
— D.P.R. 137/2012, art. 5
CNI – Consiglio Nazionale Ingegneri
Obbligo D.P.R. 137/2012 per tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine Provinciale
Tutte le Specializzazioni
Strutturale, civile, meccanica, elettrica, impiantistica, ambientale, informatica
D.Lgs. 81/2008 — CSP/CSE
Obbligo aggiuntivo per Coordinatori della Sicurezza in cantiere
Cosa Copre la RC Professionale per Ingegneri
Progettazione Strutturale
Errori nei calcoli strutturali, dimensionamento errato di elementi portanti, non conformità alle NTC 2018
Progettazione Impiantistica
Errori in impianti elettrici, termici, idraulici, antincendio e speciali
Direzione Lavori
Vizi nella direzione lavori, mancata segnalazione di difformità esecutive, errori di supervisione
Collaudo Statico
Responsabilità per vizi nel collaudo statico e nelle verifiche di sicurezza strutturale
Coordinamento CSP/CSE
Responsabilità per l'attività di Coordinatore Sicurezza in Progettazione e Esecuzione (D.Lgs. 81/2008)
Spese Legali
Difesa in giudizio, spese peritali e consulenze tecniche incluse fino al 25% del massimale
Responsabilità Collaboratori
Copertura estendibile ai collaboratori e dipendenti dello studio di ingegneria
Danni a Terzi
Danni patrimoniali a terzi derivanti dall'opera progettata, diretta o collaudata
Massimali per Progettazione Strutturale
Il massimale della polizza RC Professionale per Ingegneri deve essere proporzionato al valore dell'opera progettata e al rischio connesso. Per la progettazione strutturale — dove i vizi possono causare danni catastrofici — si consigliano massimali elevati. Il D.P.R. 137/2012 non fissa un minimo assoluto, ma impone che la polizza sia "idonea" all'attività svolta.
| Massimale | Profilo Consigliato | Specializzazioni |
|---|---|---|
| € 500.000 | Ingegnere – opere minori, impiantistica | Impianti civili · Pratiche edilizie · DL minori |
| € 1.000.000 | Progettazione strutturale residenziale | Strutturale civile · Ristrutturazioni |
| € 2.000.000 | Strutturista, direttore lavori complessi | Strutturale · Impiantistica · DL |
| € 3.000.000 | Grandi opere, infrastrutture, industriale | Industriale · Infrastrutture · Ponti |
| € 5.000.000+ | Grandi studi tecnici, opere strategiche | Su richiesta specifica |
Regola pratica: Il massimale dovrebbe essere almeno pari al valore dell'opera più complessa progettata nell'anno. Per strutture in cemento armato o acciaio, si consiglia un minimo di €2.000.000 per sinistro.
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Claims Made e Retroattività per Ingegneri
Nelle polizze RC Professionale per Ingegneri, la clausola "claims made" è il meccanismo standard. È particolarmente rilevante perché i vizi di progettazione strutturale possono emergere anni dopo la consegna dell'opera.
Come funziona il Claims Made per Ingegneri
La polizza copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità, non il momento dell'errore. Un vizio di progettazione strutturale commesso nel 2018 — se il danno emerge nel 2026 — è coperto dalla polizza 2026 se entro la retroattività prevista.
Retroattività: Almeno 10 Anni
Per gli Ingegneri si consiglia una retroattività di almeno 10 anni. I vizi strutturali possono manifestarsi lentamente (cedimenti, fessurazioni, infiltrazioni) e il committente può agire per risarcimento entro i termini di prescrizione decennale previsti dal Codice Civile (art. 1669 c.c. per i vizi dell'opera).
Art. 1669 c.c. — Rovina e Difetti dell'Opera
L'art. 1669 del Codice Civile prevede la responsabilità del progettista per 10 anni dalla consegna dell'opera per rovina totale o parziale, o per gravi difetti. Il committente ha poi 1 anno dalla scoperta del vizio per agire in giudizio. Una retroattività decennale è quindi il minimo indispensabile per gli Ingegneri strutturisti.
Ultrattività (Postuma)
Al momento di cancellazione dall'Albo o cessazione dell'attività, è indispensabile attivare l'estensione di ultrattività (postuma) di almeno 10 anni, per coprire le richieste relative a opere progettate durante l'attività professionale.
Esempio: Vizio Strutturale (Art. 1669 c.c.)
2015
Progetto strutturale consegnato
2020
Polizza stipulata (retro. al 2010)
2024
Cedimento strutturale rilevato
2025
Richiesta risarcimento → COPERTO
Coordinatore Sicurezza CSP/CSE (D.Lgs. 81/2008)
L'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 genera una responsabilità professionale specifica, distinta da quella del progettista. Questa attività non è sempre inclusa nella copertura base della polizza RC Professionale.
CSP – Coordinatore Progettazione
Responsabilità per il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e per le scelte progettuali che impattano sulla sicurezza del cantiere
CSE – Coordinatore Esecuzione
Responsabilità per la vigilanza sull'applicazione del PSC in cantiere e per la gestione del Fascicolo dell'Opera
Responsabilità Penale
Il CSE può essere chiamato a rispondere penalmente in caso di infortuni sul lavoro se non ha esercitato adeguata vigilanza
Estensione Necessaria
Verificare che la polizza includa esplicitamente la copertura per l'attività CSP/CSE, con massimale adeguato al valore del cantiere
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Guida RC Architetti 2026
D.P.R. 137/2012, massimali CNAPPC, restauro edifici storici, pratiche edilizie e claims made specifici per Architetti.
Guida RC Geometri 2026
D.P.R. 137/2012, massimali CNGeGL, pratiche catastali, stime immobiliari e claims made specifici per Geometri.
Domande Frequenti sulla RC Professionale Ingegneri
La RC Professionale è obbligatoria per gli Ingegneri?
Sì. Il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (Riforma delle Professioni), art. 5, impone l'obbligo di stipulare una polizza RC Professionale a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine. La polizza deve essere comunicata al cliente prima dell'incarico, con indicazione del massimale.
Cosa copre la RC Professionale per Ingegneri?
Copre: errori di progettazione strutturale, meccanica, impiantistica ed elettrica; errori nella direzione lavori; vizi nel collaudo statico; omissioni nelle verifiche di sicurezza; errori nei calcoli strutturali; responsabilità per danni a terzi derivanti dall'opera progettata; spese legali di difesa. Sono incluse le estensioni per attività di coordinamento sicurezza (CSP/CSE).
Quali sono i massimali consigliati per la progettazione strutturale?
Per la progettazione strutturale i massimali consigliati partono da €1.000.000 per opere di piccola entità, fino a €5.000.000 o più per grandi opere infrastrutturali, edifici multipiano o strutture complesse. Il massimale deve essere proporzionato al valore dell'opera progettata e al rischio connesso alla tipologia di intervento.
Cos'è la clausola "claims made" nella RC Professionale per Ingegneri?
La clausola "claims made" significa che la polizza copre le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità, indipendentemente da quando è avvenuto l'errore (entro la retroattività). Per gli Ingegneri è importante avere una retroattività adeguata: i vizi di progettazione strutturale possono emergere anni dopo la consegna dell'opera.
La polizza copre anche l'attività di Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE)?
Sì, ma è necessario verificare che la polizza includa esplicitamente l'estensione per l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Questa attività genera una responsabilità specifica che non è sempre inclusa nella copertura base.
Qual è la retroattività consigliata per un Ingegnere strutturista?
Per gli Ingegneri strutturisti si consiglia una retroattività di almeno 10 anni. L'art. 1669 c.c. prevede la responsabilità decennale per rovina e gravi difetti dell'opera. I vizi strutturali (cedimenti, fessurazioni, infiltrazioni) possono manifestarsi lentamente e il committente può agire entro 1 anno dalla scoperta del vizio.
La polizza copre anche la progettazione impiantistica?
Sì, la RC Professionale per Ingegneri copre anche la progettazione impiantistica (impianti elettrici, termici, idraulici, antincendio). È importante dichiarare le specializzazioni in fase di preventivo per garantire la copertura specifica. Per impianti complessi o ad alto rischio si consigliano massimali adeguati.
Come richiedere un preventivo RC Professionale per Ingegneri?
Compila il form di richiesta sulla pagina preventivo ingegneri. Riceverai il questionario assuntivo via email, compilalo con i dati della tua attività (specializzazione, volume di fatturato, tipologia di opere, massimale desiderato) e avrai il preventivo personalizzato entro 24 ore lavorative. Gratuito e senza impegno.
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